I requisiti e la nomina
I requisiti e la nomina
Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNA) esercita funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale. È selezionato tra i magistrati che abbiano conseguito la V^ valutazione di professionalità, scelto tra coloro che hanno svolto, anche non continuativamente, funzioni di pubblico ministero per almeno dieci anni. Sono richieste specifiche attitudini, capacità organizzative e significative esperienze nella trattazione di procedimenti in materia di criminalità organizzata, terrorismo e cybercrime.
La nomina è deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta di una commissione composta da sei membri, di cui quattro eletti dai magistrati e due dal Parlamento. L'incarico ha la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta.
Le funzioni
Le funzioni
Il PNA esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e dalle circolari del CSM e in particolare:
esercita funzioni di impulso nei confronti dei Procuratori distrettuali al fine di rendere effettivo il coordinamento delle attività d’indgine, di garantire la funzionalità dell’impiego della polizia giudiziaria e di assicurare la completezza e la tempestività delle investigazioni;
riunisce i procuratori distrettuali interessati e impartisce specifiche direttive al fine del coordinamento delle relative indagini;
d’intesa coi Procuratori distrettuali interessati, assicura il collegamento investigativo nei vari distretti giudiziari, anche per mezzo dei magistrati della DNA;
può disporre l’avocazione delle indagini preliminari in caso di perdurante e ingiustificata inerzia o di grave e ingiustificata violazione dei doveri del coordinamento;
dispone l’applicazione temporanea di magistrati della DNA e delle Procure distrettuali per la trattazione di determinati procedimenti;
esprime pareri nelle procedure per la definizione di eventuali contrasti fra uffici del pubblico ministero;
esprime pareri per la formazione degli accordi istitutivi di squadre investigative comuni con autorità giudiziarie di altri Stati;
dispone della Direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali delle forze di polizia e impartisce direttive intese a regolarne l’impiego a fini investigativi;
esercita il potere di proposta per l’applicazione di misure di prevenzione personali e patrimoniali;
effettua e autorizza colloqui investigativi ex art. 18-bis ord. pen.;
svolge le funzioni di corrispondente nazionale di Eurojust, unico nella materia del terrorismo;
è titolare dei rapporti e dei contatti con le Autorità ed i rappresentanti di enti ed istituzioni, in ambito nazionale, sovranazionale e internazionale;
mantiene la responsabilità della organizzazione, direzione e gestione della DNA, al fine di contribuire a conseguire, anche nella fase investigativa, gli obiettivi della ragionevole durata del processo, del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell’azione penale, dell’efficienza delle attività di coordinamento e d’impulso delle indagini, della funzionalità nell’impiego della polizia giudiziaria e della completezza e tempestività delle investigazioni, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull’indipendenza dei magistrati;
assolve la funzione di organizzazione, gestione e controllo della Banca dati della DNA, anche in relazione alle esigenze di correttezza e sicurezza dei dati personali trattati, oltre che per il suo cruciale rilievo ai fini della complessiva direzione dell’ufficio e dell’effettività della sua azione di coordinamento investigativo;
dirige ed organizza l’attività del personale di polizia giudiziaria assegnato all’ufficio ed i conseguenti rapporti con i responsabili delle relative articolazioni.
I compiti direttivi e organizzativi del PNA sono descritti dagli artt. 43 e 44 della Circolare sull’organizzazione degli uffici di Procura (delibera 3 luglio 2024).
Il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (PNA)